Professioni non organizzate in ordini o collegi
La figura del Communication Manager si colloca, sotto il profilo giuridico, nell’ambito delle professioni disciplinate dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Tale normativa riconosce e regola tutte quelle attività professionali esercitate in forma abituale e prevalente, fondate su competenze, conoscenze ed esperienza, che non rientrano tra le professioni già organizzate in ordini professionali o albi pubblici.
Definizione normativa di professione
L’articolo 1 della Legge n. 4/2013 stabilisce che:
per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale.
L’attività del Communication Manager rientra pienamente in tale definizione, in quanto consiste nella prestazione professionale di servizi specialistici finalizzati alla gestione, organizzazione e qualificazione dei processi comunicativi di soggetti pubblici e privati.
Natura dell’attività professionale
Il Communication Manager opera quale professionista indipendente o collaboratore qualificato, svolgendo attività intellettuale fondata su competenze multidisciplinari e su un aggiornamento professionale continuo.
In particolare, la prestazione professionale comprende:
- analisi e organizzazione dei flussi informativi;
- definizione delle modalità di diffusione delle informazioni;
- produzione e gestione di contenuti comunicativi;
- coordinamento dei canali di comunicazione;
- cura della coerenza identitaria e della chiarezza informativa;
- monitoraggio dell’efficacia comunicativa.
L’attività è pertanto configurabile come servizio professionale specialistico rivolto a organizzazioni, enti, imprese e professionisti.
Assenza di riserva legale
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 4/2013:
l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sulla responsabilità del professionista.
Ne consegue che la professione di Communication Manager:
- non è soggetta a iscrizione obbligatoria ad albi o ordini;
- non costituisce attività riservata;
- può essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia civile, fiscale e amministrativa.
Trasparenza verso l’utenza
La legge introduce il principio di chiarezza nei confronti dei clienti e degli utenti dei servizi professionali.
Il professionista è pertanto tenuto a indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il committente, il riferimento alla normativa applicabile.
Nei rapporti professionali dovrà essere riportata la dicitura:
“Professionista disciplinato ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (professioni non organizzate in ordini o collegi)”
Aggiornamento professionale e qualità della prestazione
La Legge n. 4/2013 valorizza i sistemi volontari di qualificazione delle competenze, le forme associative professionali e i meccanismi di autoregolamentazione, promuovendo:
- formazione continua;
- definizione di standard qualitativi;
- codici di condotta professionale;
- strumenti di tutela dell’utente.
In tale contesto si inserisce il Registro dei Comunicatori Digitali (RCD), quale strumento di qualificazione professionale volontaria finalizzato a garantire trasparenza, riconoscibilità delle competenze e qualità delle prestazioni offerte.
Finalità della disciplina
La normativa non istituisce un nuovo ordine professionale, ma mira a favorire la tutela del mercato e dell’utenza attraverso la responsabilizzazione del professionista e la valorizzazione delle competenze.
Il Communication Manager opera quindi come professionista qualificato della comunicazione organizzata, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede, responsabilità e trasparenza informativa previsti dalla legislazione vigente.